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Il Sud #InRete con l'Europa. La mobilità sostenibile riparte da qui

Comunicazione

In ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti Reg. UE n.1303/2013 (artt. 115-117, Allegato XII), Reg. UE n.821/2014 (artt. 3-5, Allegato II) le attività di comunicazione del PON Infrastrutture e Reti perseguono l’obiettivo di promuovere e realizzare un flusso di informazione costante e trasparente, a favore di un’ampia gamma di destinatari, sui contenuti, le finalità e i risultati conseguiti dal programma, evidenziando il ruolo rivestito dall’Unione Europea per la realizzazione degli interventi.


Responsabilità dello Stato membro e dell'AdG

Lo Stato membro e l'Autorità di Gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato. Lo Stato membro o l'Autorità di Gestione è responsabile di porre in essere almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

  • l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
  • l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
  • esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;
  • la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni;
  • fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
  • fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

Elenco delle operazioni

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

  • nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
  • denominazione dell'operazione;
  • sintesi dell'operazione;
  • data di inizio dell'operazione;
  • data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
  • spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
  • tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
  • codice postale dell'operazione o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
  • paese;
  • denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);
  • data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni. I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

La pagina Elenco delle operazioni contiene la lista delle operazioni cofinanziate scaricabile in formato .pdf e .csv


Responsabilità dei Beneficiari

1) Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all’operazione riportando:

a) l’emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all’Unione;

b) un riferimento al fondo di finanziamento.

2) Durante l’attuazione di un’operazione, il Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto: 

a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati ed evidenziando, attraverso l’inserimento del logo del PON, il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito dei successivi punti 3 e 4, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio.

3) Durante l’esecuzione di un’operazione sostenuta dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) o dal Fondo di coesione, il Beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500.000 EURO.

4) Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il Beneficiario dovrà esporre una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000 EURO;

b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione. La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4.